Dislivello leggero e visibile: niente risarcimento per la caduta

Difficile, secondo i giudici, addebitare una pur minima responsabilità al Comune, a fronte della condotta disattenta della persona danneggiata

Dislivello leggero e visibile: niente risarcimento per la caduta

Dislivello esistente tra il marciapiede e la strada leggero e visibile: legittimo porre in dubbio la responsabilità del Comune per la caduta del cittadino. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 21074 del 24 luglio 2025 della Cassazione) a fronte del contenzioso relativo ad un episodio verificatosi in provincia di Ravenna e alla luce del principio secondo cui, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, il comportamento colposo della vittima può integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando, per le circostanze di tempo, luogo e condizioni ambientali, nonché per la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, tale comportamento assume rilevanza causale autonoma interrompendo il nesso causale tra la cosa e il danno.
In primo grado viene respinta la richiesta di risarcimento dalla persona vittima della caduta. In secondo grado, invece, i giudici ritengono addebitabile una responsabilità al Comune, con annesso obbligo di sborsare oltre 17mila euro come risarcimento alla persona danneggiata, a sua volta colpevole, in parte, in quanto a conoscenza dei luoghi per averli, in precedenza, frequentati e in considerazione delle condizioni di tempo e luce.
Per i giudici di Cassazione, però, è opinabile il carico di responsabilità attribuito al Comune, poiché, come appurato in Appello, lo stato dei luoghi consentiva agevolmente alla persona di rendersi conto del leggero dislivello esistente tra il marciapiede e la strada in quanto: il marciapiede era delimitato da un cordolo, il dislivello era di piccole dimensioni, ci si trovava in piena luce e in giorno estivo, il piano di calpestio del marciapiede era costituito da mattonelle monoblocco e la sede stradale era, invece asfaltata, e, inoltre, la persona aveva percorso la strada altre volte, in quanto cliente di un vicino centro estetico.
Per i giudici di Cassazione, quindi, il comportamento della persona danneggiata ha assunto una rilevanza causale autonoma, poiché di per sé idoneo a interrompere la sequenza causale ascritta alla strada utilizzata ossia alla cosa, che era nella custodia del Comune, venendo in tal modo ad integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità dell’ente pubblico territoriale.

news più recenti

Mostra di più...