Sinistro stradale: rilevante la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole

Possibile disattendere il modulo solo in presenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come in esso descritto e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità

Sinistro stradale: rilevante la valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole

A fronte di un modulo di constatazione amichevole, compilato e sottoscritto dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il giudice non può limitarsi a negare puramente e semplicemente che quel modulo abbia una rilevanza probatoria rispetto all’incidente ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel modulo e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24054 del 28 agosto 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un sinistro stradale che, verificatosi a Roma, ha visti coinvolti un motociclo, un furgone e un’autovettura, aggiungono che, in generale, il modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, presunzione valevole fino a prova contraria. E l’onere di fornire tale prova contraria grava sulla parte che contesta le risultanze del modulo.
Censurata, in merito alla vicenda in esame, la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali, osservano i magistrati di Cassazione, hanno del tutto svalutato il valore probatorio del modulo di constatazione amichevole del sinistro e hanno anche operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, avendo erroneamente richiesto alla persona danneggiata di fornire ulteriori elementi di conferma a sostegno di quanto già attestato nel modulo stesso, anziché porre a carico della compagnia di assicurazioni, che contestava le risultanze del modulo, l’onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione legale legata al modulo.

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