Risarcimento per l’incapacità lavorativa post incidente: necessaria una prova sull’influenza della menomazione fisica sull’entità dei redditi

Il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro

Risarcimento per l’incapacità lavorativa post incidente: necessaria una prova sull’influenza della menomazione fisica sull’entità dei redditi

In materia di danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguente a sinistro stradale, va sì attribuita efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi, ai fini della determinazione del quantum del danno, ma ciò non esonera il soggetto danneggiato dalla prova dell’esistenza e dell’entità del danno stesso, essendo necessaria, in tale ottica, la dimostrazione del se e in quale misura la menomazione fisica riportata abbia concretamente inciso sui redditi del soggetto.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 18313 del 4 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a valutare l’istanza risarcitoria avanzata da un uomo investito da un autobus.
Riflettori puntati, in particolare, sulla liquidazione del lucro cessante da inabilità temporanea subito, a suo dire, dal soggetto danneggiato a causa dell’incidente. Su questo fronte, in particolare, l’uomo investito mette sul tavolo una dichiarazione dei redditi, riportante un reddito annuo di poco superiore ai 15mila euro.
I giudici di Cassazione richiamano il ‘Codice della assicurazioni’ laddove disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l’onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. In particolare, nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
La normativa costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale può essere ammesso a dare la prova contraria rispetto alle dichiarazioni.
L’agevolazione sul piano della modalità di prova della perdita della capacità di guadagno con attribuzione di efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei redditi, tuttavia, non esonera il danneggiato dalla prova dell’esistenza e dell’entità del danno, poiché il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi, mentre le dichiarazioni dei redditi rilevano sul piano del quantum e non dell’an. Per converso, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, per essere necessaria la prova del se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi. Una volta che sia stata offerta tale prova, allora si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.

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