Difficoltà economica causata dalla pandemia: illegittima comunque l’autoriduzione dell’assegno divorzile da versare all’ex coniuge

Respinta definitivamente la visione proposta da un uomo. Impossibile, secondo i giudici, accettare la sua decisione di ‘tagliare’ l’assegno da versare alla ex moglie

Difficoltà economica causata dalla pandemia: illegittima comunque l’autoriduzione dell’assegno divorzile da versare all’ex coniuge

L’autoriduzione unilaterale dell’assegno divorzile, da parte dell’ex coniuge tenuto a versarlo, è illegittima, e ciò anche in presenza di circostanze eccezionali come la pandemia da COVID-19. Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 4417 del 19 febbraio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra due ex coniugi, precisano che il soggetto obbligato a versare l’assegno divorzile non ha il potere di adeguare autonomamente l’importo stabilito dal giudice, ma deve necessariamente ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenerne la modifica, salvo previo accordo con il soggetto beneficiario. A fronte della specifica vicenda presa in esame, viene respinta la tesi proposta dall’uomo, tesi secondo cui è plausibile ipotizzare la legittimità dell’autoriduzione dell’assegno divorzile in considerazione della eccezionalità della situazione pandemica provocata dal ‘Coronavirus’ e che lo ha posto in condizione di non poter pagare l’assegno per intero ma di poter versare all’ex moglie solo 300 euro mensili. Decisivo, secondo i giudici, anche il riferimento a quanto sancito in sede penale in materia di reati contro la famiglia: è sanzionabile anche un inadempimento solo parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, non essendo riconosciuto al soggetto obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fatta dal giudice. Di conseguenza, è evidente, chiosano i magistrati di Cassazione, l’impossibilità, da parte del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno divorzile, di procedere in via unilaterale ad una autoriduzione, senza il previo accordo dell’altro coniuge e, in caso di dissenso, il ricorso all’autorità giudiziaria.

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