Attività medico-chirurgica: come consentire al paziente l’espressione di un consenso informato all’operazione
Necessarie informazioni dettagliate in merito anche alle alternative possibili e ai potenziali risch
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione nell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto sia generico.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 316 della Cassazione del 7 gennaio 2026) alla luce del contenzioso sorto nel contesto di una struttura ospedaliera in Veneto.
A dare il ‘la’ all’azione è una donna, la quale, sottoposta ad un intervento chirurgico di isterectomia totale in laparoscopia, agisce poi contro l’ospedale, censurandone varie scelte terapeutiche e informative e affermandone la responsabilità per danni da impotentia generandi, da lesioni vescicali, da compromissione dell’autodeterminazione e per pregiudizi economici.
Consequenziale la richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell’importo di oltre 18mila euro a titolo di danno patrimoniale, oltre 258mila euro a titolo di danno biologico e 20mila euro a titolo di danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, oltre a danno relativo alla lesione del diritto alla sessualità.
A rendere precaria la posizione della struttura ospedaliera è, osservano i giudici di Cassazione, è il riferimento al modulo per il consenso informato del paziente, modulo che ha solo la finalità di documentazione dell’avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente – la sua sottoscrizione determina l’imputazione dell’atto a chi lo sottoscrive – ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull’alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude al raggiungimento di un accordo negoziale.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame è necessario in un Appello bis riportare in quali termini il modulo sottoscritto dalla paziente possa considerarsi sufficiente anche ai fini della valutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciò alla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo dell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’esame istologico post-operatorio successivamente acquisito. Invece, i giudici d’Appello si sono limitati ad affermare che il modulo riportava specificamente la diagnosi (endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventuali integrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza di rischi, controindicazioni e vantaggi.