Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Fondamentale valutare in concreto l’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale
Per i giudici, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più è logico presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore