Niente mantenimento paterno alla figlia sposata ma ‘mammona’

Irrilevante il fatto che la ragazza, pur avendo creato un proprio nucleo familiare continui a vivere sotto il tetto della madre

Niente mantenimento paterno alla figlia sposata ma ‘mammona’

Niente mantenimento paterno per la figlia maggiorenne che, pur avendo costituito una propria famiglia, continua a convivere con la madre.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 1876 del 27 gennaio 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente le obiezioni sollevate dalla madre della ragazza.
A fronte della rottura definitiva tra moglie e marito, tema centrale diventa il possibile mantenimento paterno per la figlia della coppia, figlia maggiorenne – 28 anni – ma ancora convivente con la madre.
Su questo fronte i giudici di merito prendono posizione in modo netto a favore dell’uomo: la donna non ha alcun diritto a pretendere un sostegno economico dal padre. Decisivo un dettaglio: la donna, che ha ormai 28 anni, è sì convivente ancora con la madre ma è anche coniugata e, sottolineano i giudici, la formazione di un autonomo nucleo familiare esclude l’esistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore.
Peraltro, non è noto se la donna abbia concluso gli studi e una eventuale successiva formazione, né se il marito lavori o meno, e, quindi, in assenza di tali ulteriori utili indicazioni e in presenza anche di un matrimonio, non vi sono elementi sufficienti, sanciscono i giudici d’Appello, per affermare che la donna abbia ancora diritto al mantenimento da parte del padre.
A contestare la decisione presa dai giudici d’Appello è la madre della ragazza. A suo avviso, difatti, non si è tenuto conto che la figlia è economicamente non autosufficiente, avendo concluso il secondo anno di un corso di laurea magistrale, anche adoperandosi per la partecipazione ad uno stage e frequentando un corso di specializzazione, cosa che già costituisce, di per sé, indice di impegno in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.
A tale obiezione, centrata dalla madre soprattutto sulla buonafede della figlia, però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco, richiamando, innanzitutto, il principio secondo cui il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo (scolastico o universitario), dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Peraltro, in tale ottica e avendo come riferimento il principio della autoresponsabilità, la valutazione va compiuta in concreto, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura verso il figlio adulto; il dovere del figlio di ricercare l’autonomia economica impone di accettare occupazioni anche non perfettamente rispondenti alle aspettative e pur in attesa di positive evoluzioni; dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l’avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata, essendo, al contrario, un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, autonomia che esclude il perdurante diritto-dovere genitoriale di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, indipendenza che, salvo casi eccezionali, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori, pure con riguardo alla nuova famiglia.
A fronte di tali considerazioni, è corretta, secondo i giudici di Cassazione, la decisione presa in Appello, poiché correttamente si è escluso l’obbligo di mantenimento a carico del padre dando rilievo, da un lato, alla mancanza di informazione circa il completamento del percorso formativo da parte della donna e circa la situazione lavorativa di suo marito e, dall’altro, alla scelta della donna di unirsi in matrimonio e quindi di costituire un nuovo nucleo familiare, scelta, questa, che di per sé è indicativa di una maturità affettiva e personale, tale da doversi accompagnare vieppiù alla diligente e coerente ricerca di un lavoro, chiosano i giudici di Cassazione.

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