Necessaria la domanda del creditore per il trattamento in via privilegiata
Peraltro, l’omessa (o l’incerta) indicazione del titolo di prelazione comporta la degradazione del credito a chirografario, senza che tale vizio possa essere sanato mediante osservazioni successive al deposito dello stato passivo
Per il riconoscimento, nella sede della verifica dei crediti ed in quella successiva dell’opposizione allo stato passivo, del diritto al trattamento in via privilegiata (ovvero prededuttiva) del credito insinuato rispetto a quello degli altri creditori, occorre necessariamente la domanda in tal senso avanzata da parte del creditore istante, non essendo sufficiente la mera qualificazione del credito.
Questo il quadro tracciato dai giudici (ordinanza numero 33076 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un Comune ed una ‘s.r.l.’ in liquidazione, aggiungono che l’omessa (o l’incerta) indicazione del titolo di prelazione comporta la degradazione del credito a chirografario, senza che tale vizio possa essere sanato mediante osservazioni successive al deposito dello stato passivo.
In generale, non risulta derogabile il principio generale della domanda, che costituisce principio regolatore del processo applicabile anche alle procedure concorsuali di ammissione dei crediti al passivo. Poi, i principi secondo i quali, in tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima (e dei documenti alla stessa allegati) costituiscono in realtà uno scostamento solo apparente dall’interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata.
Va aggiunto poi, che, dopo la riforma del 2006, l’indicazione – nella domanda di insinuazione al passivo – altresì di un titolo di prelazione appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con la significativa conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano l’inammissibilità (della domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario.
Ne consegue che ciò che risulta dirimente è che sia specificato nella domanda il titolo della prelazione, inteso come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio, non potendosi trasformare la giusta esigenza di certezza della domanda in un giudizio ingessato da formule prestabilite. Occorre, cioè, chiarire che – una volta formulata da parte del creditore istante la domanda di riconoscimento della prelazione, sulla base dell’indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito – rientra poi nella sfera di azione del giudice del merito ricercare, sulla base del noto principio ‘iura novit curia’, la norma di riferimento giustificatrice del richiesto titolo di preferenza rispetto agli creditori insinuati.
Ragionando sulla vicenda in esame, è mancata, però, proprio la domanda di riconoscimento del titolo di prelazione, non potendosi ritenere desumibile la stessa dalla semplice qualificazione del credito come tributario.
Per chiudere il cerchio, infine, viene chiarito che, in tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo.