Dichiarazione integrativa post errore nella dichiarazione dei redditi: sì all’applicazione di sanzioni

L’Agenzia delle Entrate non ha contestato la correttezza del ricalcolo operato dalla società in sede di dichiarazione integrativa, limitandosi a contestare la tardività della dichiarazione

Dichiarazione integrativa post errore nella dichiarazione dei redditi: sì all’applicazione di sanzioni

Possibile l’applicazione di sanzioni, da parte del Fisco, anche in caso di dichiarazione integrativa. I giudici precisano che, a fronte di una dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l’emendabilità della dichiarazione non esclude l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’operatività del ravvedimento. Questo il paletto fissato dai giudici a chiusura del contenzioso relativo alla posizione di una contribuente che, all’atto della presentazione della dichiarazione fiscale per l’annualità d’imposta 2006, ha indicato un credito di imposta superiore a quello effettivamente spettante. Sussistono, nel caso specifico, i presupposti per l’emendabilità della dichiarazione. Infatti, successivamente alla notifica della cartella è emersa l’insussistenza del credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa. Pertanto, l’importo è stato tempestivamente emendato a zero. Nel dettaglio, quindi, tale errore risulta emendato attraverso la presentazione della successiva dichiarazione integrativa, diretta proprio a far emergere il credito effettivamente maturato nell’ambito del periodo d’imposta 2006. L’Agenzia non ha contestato la correttezza del ricalcolo operato dalla società in sede di dichiarazione integrativa, limitandosi a contestare la tardività della dichiarazione. Perciò trovano applicazione le sanzioni, precisano i giudici. (Ordinanza 25554 del 31 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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