Caduta provocata dalle condizioni della strada: niente risarcimento se il danneggiato ha tenuto una condotta inadeguata
SOTTOTITOLO: In generale, la condotta colposa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, può assumere efficacia causale esclusiva

In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta colposa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, può assumere efficacia causale esclusiva, tale da elidere completamente il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento dannoso, esimendo così il custode da responsabilità. In questa ottica, l’apprezzamento del contegno del soggetto danneggiato, ai fini della valutazione della sua incidenza causale, concreta un giudizio di fatto, senza che sia necessario che tale contegno, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile. Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 2148 del 30 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata nei confronti da una Provincia da un uomo che, mentre percorreva una strada provinciale alla guida di un quadriciclo modello ‘quad’, incappò in un tratto dissestato e pieno di buche e perse il controllo del mezzo, il quale andò a collidere contro un autocarro proveniente dalla direzione opposta. Analizzando lo specifico episodio, sono decisivi e inequivocabili i dettagli, che consentono di affermare che la responsabilità dell’incidente, ovvero la perdita di controllo del quadriciclo, è da imputarsi, esclusivamente, alla condotta di guida imprudente della persona danneggiata, che, pur essendo in grado di percepire le condizioni della strada, in orario diurno ed in condizioni di visibilità e di tempo ottimali, non ha adeguato la propria condotta di guida ai canoni indicati dal ‘Codice della strada’, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo stesso, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza. Tirando le somme, la condotta del soggetto danneggiato, condotta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, in specie alle condizioni di dissesto della strada, costituisce il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode, ossia la Provincia.