Autonoleggio e informazioni poco chiare: multa per ‘ALD Automotive’
Fornite ai consumatori, secondo quanto appurato, informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio – accessorio e a pagamento – che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine

Cinque milioni di euro di multa alla società ‘ALD Automotive’, player globale dell’autonoleggio, ritenuta colpevole dall’Antitrust (provvedimento del 23 settembre 2025) di pratica commerciale scorretta. Nello specifico, la società ha fornito ai consumatori, secondo quanto appurato, informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio – accessorio e a pagamento – che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.
In sostanza, la pratica commerciale scorretta ha riguardato la gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il periodo del noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni insufficienti in merito al servizio che, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Ancora più nello specifico, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ‘ALD0 ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione, da parte dei clienti, del servizio acquistato. Inoltre, è emerso che i consumatori non sono stati puntualmente avvisati neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del singolo cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere. In questa ottica va tenuto presente che ‘ALD’ esclude l’addebito per i soli danni valutati come frutto di normale usura.
Infine, l’Antitrust ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.