Assegno di mantenimento: ecco quando sono operative le modifiche
Di norma, le correzioni di rotta decise dai giudici hanno effetto dalla domanda
In via generale, le modifiche richieste quanto all’an o al quantum dell’obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell’altro coniuge hanno effetto dalla domanda. Laddove, però, nel corso del procedimento, quindi anche in secondo grado, si accerti essere intervenuta una modifica dei presupposti di fatto dell’obbligo o della sua quantificazione, allora la modifica o la revoca potranno avere, motivatamente, una decorrenza diversa, anche dalla decisione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 14864 del 18 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due ex coniugi e centrato soprattutto sull’istanza avanzata dall’uomo.
Chiara la questione sul tavolo: disposta la revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto in origine in favore della donna, essa è operativa a far data dalla decisione, oppure può avere effetti retroattivi, risalendo alla data di presentazione della domanda da parte dell’uomo?
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi, alla luce del principio secondo cui l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Peraltro, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro coniuge, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi ad autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata, del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Quindi, è ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo poiché ciò che conta è, di regola, la data della domanda.
Tale principio, però, non impedisce che il quantum dell’assegno possa essere liquidato tenendo conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e, quindi, mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione.